Descrizione
Si rende nota, in allegato alla presente, la Determinazione n. 1300/A1821A/2026 della Regione Piemonte, per la dichiarazione dello Stato di massima pericolosità per incendi boschivi dall'8 LUGLIO 2026.
Ai cittadini si richiede la massima collaborazione osservando i seguenti comportamenti:
* segnalare al numero unico di emergenza 112 eventuali avvistamenti di incendi anche alle prime avvisaglie
* non ostacolare la operazioni di spegnimento, sia a terra che nei bacini lacustri in cui si riforniscono i velivoli antincendi.
* evitare qualunque azione che possa favorire l'innesco del fuoco.
Si ricorda che l'entrata in vigore della massima pericolosità comporta divieti e sanzioni di cui alla normativa nazionale (legge n.353/2000 e d.lgs n.152/2006) ed alla legge regionale n.15/2018:
- divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- divieto di accendere fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi
- divieto di effettuare azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio (accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio)
- divieto di usare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui le lanterne volanti.
La durata varia in funzione della discesa della temperatura e dell’arrivo delle precipitazioni, che potranno evidenziare un rischio minore e consentire di rientrare nei livelli “normali” di pericolo.
Ai cittadini si richiede la massima collaborazione osservando i seguenti comportamenti:
* segnalare al numero unico di emergenza 112 eventuali avvistamenti di incendi anche alle prime avvisaglie
* non ostacolare la operazioni di spegnimento, sia a terra che nei bacini lacustri in cui si riforniscono i velivoli antincendi.
* evitare qualunque azione che possa favorire l'innesco del fuoco.
Si ricorda che l'entrata in vigore della massima pericolosità comporta divieti e sanzioni di cui alla normativa nazionale (legge n.353/2000 e d.lgs n.152/2006) ed alla legge regionale n.15/2018:
- divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- divieto di accendere fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi
- divieto di effettuare azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio (accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio)
- divieto di usare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui le lanterne volanti.
La durata varia in funzione della discesa della temperatura e dell’arrivo delle precipitazioni, che potranno evidenziare un rischio minore e consentire di rientrare nei livelli “normali” di pericolo.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/07/2026 10:57:30